L’interpellanza presentata dal consigliere comunale Maurizio Vassallo riguarda il progetto “R.I.E.T.I. Cultura”, in particolare i lavori del cosiddetto “Museo Diffuso”, finanziati anche con risorse PNRR. Il documento solleva diversi dubbi sulla legittimità di due determinazioni dirigenziali (nn. 774 e 776 del 6 marzo 2026) con cui sono stati affidati lavori alla stessa impresa.
Nel dettaglio, vengono evidenziate criticità su più fronti. Da un lato, la riduzione dell’obbligo di assunzione di giovani e donne dal 30% al 10%, ritenuta non adeguatamente motivata rispetto a quanto previsto dalla normativa. Dall’altro, l’affidamento di due lotti alla stessa azienda, che potrebbe violare il principio di rotazione previsto dal Codice dei contratti pubblici. Inoltre, si segnalano incongruenze nei documenti ufficiali (date e percentuali discordanti) e dubbi legati alla gestione contabile in regime di esercizio provvisorio.
L’interpellanza si conclude con una serie di domande rivolte all’Amministrazione, chiedendo chiarimenti puntuali e valutando anche la possibilità di annullare gli atti in autotutela per evitare contenziosi o problemi con i finanziamenti.
IL TESTO INTEGRALE:
Oggetto: Interpellanza con risposta scritta ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale – Determinazioni Dirigenziali nn. 774 e 776 del 06/03/2026 – Progetto «R.I.E.T.I. CULTURA» – Lavori «Museo Diffuso» (CUP: F14H22001660001).
Premessa
Il sottoscritto Consigliere comunale,
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale di Rieti in materia di sindacato ispettivo;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 774 del 06/03/2026, di aggiudicazione del lotto OG2 (lavori edili) alla ditta Marinelli Costruzioni S.r.l., con ribasso del 20,777% e riduzione dell’obbligo assunzionale per giovani e donne dal 30% al 10%;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 776 del 06/03/2026, di aggiudicazione del lotto OS2-A (impianti) alla medesima ditta Marinelli Costruzioni S.r.l., motivata con esigenze di «migliore gestione del cantiere» e «riduzione delle interferenze»;
- Rilevato che il Comune di Rieti opera in esercizio provvisorio per mancata approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 entro il 28 febbraio 2026;
considerato quanto segue.
1. Profili di illegittimità della Determinazione n. 774 (lotto OG2)
a) L’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 impone, per i contratti finanziati con risorse PNRR/PNC, una quota di assunzioni di giovani e donne non inferiore al 30%.
b) Il comma 7 del medesimo articolo consente una riduzione solo in presenza di «adeguata e specifica motivazione» che dimostri l’impossibilità oggettiva di rispettare tale quota.
c) Nella determina n. 774 la quota è stata ridotta al 10% con motivazioni («complessità dell’opera», «modesto importo», «limitata percentuale occupazionale femminile nel settore edile») che non dimostrano l’impossibilità, né rispondono ai requisiti normativi.
d) L’amministrazione tenta di sanare la precedente mancanza di motivazione (det. a contrarre n. 3528/2025) mediante convalida ex art. 21-nonies L. 241/1990, ma la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato) esclude la convalida per vizi sostanziali come la carenza di motivazione su un requisito essenziale di gara.
e) Nella medesima determina sussistono incongruenze documentali rilevanti: il termine per la presentazione delle offerte è indicato una volta come 18.12.2025 e un’altra come 27.08.2025; il ribasso è indicato alternativamente come 22,777% e 20,777%.
2. Profili di illegittimità della Determinazione n. 776 (lotto OS2-A)
a) L’art. 49, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti) vieta l’affidamento al contraente uscente per due affidamenti consecutivi riguardanti la stessa categoria di opere.
b) La deroga di cui al comma 4 è consentita solo in presenza di due presupposti tassativi: assenza di alternative sul mercato (struttura del mercato) e verifica della corretta esecuzione del precedente contratto.
c) Nella determina n. 776 si affida il lotto OS2-A alla stessa ditta già aggiudicataria del lotto OG2, giustificandosi esclusivamente con ragioni organizzative («migliore gestione del cantiere», «riduzione interferenze»).
d) Non risulta dagli atti alcuna dimostrazione dell’assenza di altri operatori economici in grado di eseguire l’opera, né una verifica strutturata del mercato.
3. Profili di criticità connessi all’esercizio provvisorio
Entrambe le determine dichiarano la spesa necessaria per evitare «danni patrimoniali certi e gravi» ai sensi dell’art. 163 TUEL, ma si rileva una disparità di trattamento contabile tra i due lotti (sub-impegno immediato per OS2-A, impegno differito per OG2), senza che emerga una motivazione differenziata sull’urgenza.
Tutto ciò premesso,
il sottoscritto Consigliere comunale interpella per sapere:
- Se l’Amministrazione ritenga che la riduzione dell’obbligo assunzionale dal 30% al 10% per il lotto OG2 sia stata adeguatamente e specificamente motivata ai sensi dell’art. 47, comma 7, D.L. 77/2021 e, in caso affermativo, se possa indicare gli elementi istruttori concreti (analisi di settore, documentazione tecnica, pareri legali) che dimostrano l’impossibilità oggettiva di rispettare la quota del 30%.
- Se l’Amministrazione sia consapevole che la convalida tardiva ex art. 21-nonies di un vizio sostanziale (mancanza di motivazione preventiva della deroga) è ritenuta illegittima dalla giurisprudenza amministrativa e se non ritenga che tale procedimento esponga l’Ente al rischio di contestazione da parte dell’ANAC o di revoca del finanziamento PNRR/PNC.
- In base a quale analisi di mercato e a quali atti istruttori sia stata giustificata la deroga al principio di rotazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento del lotto OS2-A alla stessa ditta Marinelli Costruzioni S.r.l., dato che le motivazioni addotte («migliore gestione del cantiere», «riduzione interferenze») non corrispondono ai presupposti tassativi di legge.
- Se sia stato acquisito parere della Segreteria Generale sulla legittimità delle due determinazioni.
- Come si giustifichino le incongruenze documentali riscontrate nella Determinazione n. 774 (date contrastanti per il termine di presentazione delle offerte: 18.12.2025 vs 27.08.2025; discordanza sul ribasso: 22,777% vs 20,777%) e se tali errori non inficino la trasparenza e la certezza dell’azione amministrativa.
- Se l’Amministrazione non ritenga opportuno attivare una procedura di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990 (annullamento d’ufficio) delle due determinazioni, al fine di riavviare le procedure nel rispetto delle normative richiamate, evitando contenziosi giurisdizionali e segnalazioni all’ANAC.
- Quali misure intenda adottare per garantire, nei successivi affidamenti finanziati con risorse PNRR/PNC, il pieno rispetto delle disposizioni in materia di rotazione dei contraenti e di obblighi assunzionali a tutela dell’occupazione giovanile e femminile.








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