Lnd: “Il Rieti deve pagare Lorenzo Pezzotti, Raffaele Battisti e Gianni Bianchetti” | Club rischia penalizzazione

Il Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti con decisione inappellabile pubblicata nel comunicato 6/2021 a margine della riunione del 15 dicembre, ha “condannato” il Rieti a versare gli emolumenti dovuti a tre membri dello staff tecnici della stagione passata: parliamo di Lorenzo Pezzotti, Gianni Bianchetti e Raffaele Battisti. Le loro istanze sono state accolte in formula piena mentre per Stefano Campolo, allenatore della scorsa stagione, la decisione è stata rinviata perché ancora in corso l’attività istruttoria.

“I suddetti lodi arbitrali – dice la Lnd – sono inappellabili ed immediatamente esecutivi (art. 94 ter c. 13 delle NOIF e del CGS), saranno trasmessi alle parti interessate entro 30 giorni dalla data odierna con la specifica delle motivazioni e dell’importo riconosciuto. Ai fini della notifica i ricorrenti sprovvisti di PEC dovranno comunicare al Collegio Arbitrale l’indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere copia del lodo arbitrale. Il pagamento degli importi riconosciuti dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del lodo arbitrale”.

Sempre secondo Lnd “in caso di ritardato pagamento, è prevista la sanzione di cui all’art. 8 ‘violazioni in materia gestionale ed economica’”, c. 9, del Codice di Giustizia Sportiva (penalizzazione di uno o più punti in classifica). In caso di inadempienza, oltre al deferimento alla Procura Federale, la Società inadempiente non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione successiva” sancisce Lnd. 

“In casi particolarmente gravi e di recidiva, fermo l’obbligo di adempimento, è prevista (art. 8 CGS) l’esclusione dal campionato di competenza, la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza (o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria), la non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale (C.U. FIGC n.45/A del 30/01/2019). Le parti dovranno inviare l’attestazione dell’avvenuto adempimento (“liberatoria”), tramite PEC, alla competente articolazione della LND e per conoscenza al Collegio Arbitrale” conclude Lnd.

Foto: RietiLife ©

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