Elezioni, ecco le linee guida della Prefettura di Rieti

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta. L’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com’è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta. Ciò premesso, le Giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 31 agosto e giovedì 2 settembre 2021, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti e distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel comune nella stessa data, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati. Le Giunte devono poi provvedere all’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sule ammissioni delle liste/candidature. Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare correttamente gli spazi, le Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni (con i numeri d’ordine definitivi derivanti dal sorteggio/rinumerazione delle liste ammesse), oltre che a questa Prefettura, anche ai sindaci dei comuni stessi.

2) Riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 3 settembre 2021, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Da venerdì 3 settembre 2021, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata. Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

4) Installazione di strutture fisse (c.d. gazebo)

L’utilizzazione di strutture fisse (c.d. gazebo) a fini di propaganda elettorale può essere consentita, ferma restando la disciplina vigente sull’occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. Tali strutture, tuttavia, stante il divieto di affissioni di manifesti al di fuori degli spazi consentiti o di altre forme di propaganda (luminosa o figurativa) a carattere fisso in luogo pubblico, sia all’interno che all’esterno non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, drappi, striscioni, manifesti, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; tuttavia, si esprime l’avviso, come già rappresentato con circolare n. 48 del 21 marzo 2006, che le bandiere dei partiti e movimenti politici non siano riconducibili a forme di propaganda a carattere fisso quando servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo.

5) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

6) Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti l’elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20 della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

7) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 18 settembre 2021, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

8) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 2 a lunedì 4 ottobre 2021, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (vedi capitolo I, paragrafo 6, circolare a carattere permanente n. 1943/V dell’8 aprile 1980).

9) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l’ordinato afflusso e deflusso degli elettori. Si ritiene, peraltro, che l’eventuale presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

Foto: Vannicelli ©

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