Aziende Amiche – Bonus facciate, vantaggio extra per le imprese proprietarie di immobili

Aziende Amiche – Per interventi di manutenzione ordinaria nel Condominio c’è il Bonus facciate e la detrazione del 90% sui lavori effettuati. Tutte le informazioni e i dettagli sapranno spiegarli gli esperti di Amministrazione Immobili.

Il vantaggio fiscale del bonus facciate si limita – per così dire – alla detrazione dall’Irpef del 90% dell’importo pagato al lordo dell’Iva, se le spese sono sostenute da persone fisiche senza partita Iva, mentre se l’investimento viene effettuato da un’impresa, da una spesa di 100 euro si può arrivare a un risparmio d’imposta anche di 117,90 euro. A questo vantaggio può essere aggiunta anche la riduzione della base imponibile previdenziale per gli artigiani e i commercianti, con il conseguente risparmio dei relativi oneri Inps (circa del 25%).

Bonus facciate – Tralasciando l’eventuale vantaggio della detrazione dell’Iva (esposta in fattura o spesso con reverse charge) e trattando il caso di un intervento sulla facciata esterna di un edificio direzionale (quindi agevolato perché strumentale per natura) in centro storico (zona A), effettuato da una società di capitali nel 2020, con un costo di 100.000 euro, la detrazione Ires del 90% del costo sostenuto (al netto dell’eventuale Iva) va sommata al risparmio fiscale derivante dalla deduzione dall’imponibile Ires (24% dal 2017) e Irap (3,9%) del relativo costo. Lo sconto per questo investimento agevolato, può arrivare addirittura al 117,90% (90% + 24% + 3,9%). La società, infatti, può abbattere l’Ires da pagare per gli anni che vanno dal 2020 al 2030 con i 90mila euro di detrazione (9mila euro all’anno). Gli imponibili Ires e Irap, inoltre, possono essere ridotti dell’importo della spesa subito nell’anno di sostenimento della stessa (ad esempio, in caso di «sola pulitura o tinteggiatura esterna») ovvero in 34 anni, con le quote di ammortamento dell’investimento, quando la manutenzione è straordinaria e viene capitalizzata nel fabbricato. Per le ditte individuali, i lavoratori autonomi, le società di persone e le Srl trasparenti, il risparmio dipende dall’aliquota marginale Irpef dei soci. È maggiore se questa supera il 24% ovvero è minore in caso contrario.

Leasing immobiliare – In alternativa alla capitalizzazione delle spese sostenute sul fabbricato, ammortizzabili solitamente in 34 anni, l’investimento può essere effettuato anche in leasing immobiliare, la cui durata minima è generalmente di 12 anni, perché la deduzione fiscale “è ammessa per un periodo non inferiore” a 12 anni (articolo 102, comma 7, Tuir e articolo 54, comma 2, Tuir), rispetto ai 34 anni dell’ammortamento.

Incapienti – Per non perdere gli sconti, naturalmente, è necessario avere negli esercizi interessati dalla ripartizione del bonus, un’imposta Ires o Irpef da abbattere con la detrazione sugli interventi agevolati e un reddito da diminuire con gli ammortamenti. Nel primo caso, se la detrazione è maggiore rispetto all’imposta lorda, l’eccedenza va persa, mentre nel secondo la perdita fiscale, generata dall’ammortamento, segue le regole specifiche per il tipo di reddito a cui si riferisce.

Inps – La base imponibile Inps per gli artigiani e commercianti è costituita dal «totale dei redditi d’impresa conseguiti» (circolare Inps 12 giugno 2015, n. 120), quindi, le suddette deduzioni (nell’anno o con l’ammortamento), riducendo il reddito d’impresa, diminuiscono anche la base imponibile previdenziale e l’importo dei contributi Inps da pagare. Naturalmente, ciò ridurrà anche la futura e possibile pensione erogabile.

Altri effetti – Gli investimenti capitalizzati hanno anche effetti positivi sulla quota di deduzione delle manutenzioni e riparazioni spesate, ma negativi sui calcoli del ricavo e del reddito minimo per le società di comodo.

I RIFERIMENTI – Amministrazione Immobili 02100 RIETI – LARGO MERCATANTI, 5 – TORRE D , 42 – 60041 ALBA ADRIATICA (TE) – VIA DUCA D’AOSTA, 46. Telefono 0746 218403 – 338 49 34 254 – 392 022 8798 – [email protected]  www.amministrazioneimmobilisrl.it

Foto: AI ©

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