Regione, nuova legge sulla contabilità

Il consiglio regionale di Lazio, presieduto da Mauro Buschini, ha approvato a con 39 voti favorevoli e un astenuto la nuova legge di contabilità. La proposta è stata illustrata dall’assessora al Bilancio Alessandra Sartore: “Si tratta – ha spiegato – di un punto di arrivo del risanamento del Bilancio regionale. Uno strumento indispensabile per la corretta gestione della contabilità regionale”.

 

Il titolo I (Disposizioni generali) si compone di due articoli che dispongono in merito all’oggetto della proposta di legge ed ai principi contabili che la guidano.

Il titolo II (Programmazione economico-finanziaria) si compone di cinque articoli che dispongono in relazione al processo di programmazione, da realizzarsi mediante gli strumenti previsti dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 ed attraverso ulteriori strumenti messi in campo direttamente dalla Regione. A tale proposito, oltre al Defr (Documento di economia e finanza e regionale) e alla Nota di aggiornamento al Defr, si prevede l’adozione del Dsp (Documento strategico di programmazione) e del Quadro strategico e finanziario di programmazione. Il Dsp è il documento programmatico di legislatura (approvato entro 90 giorni dalla proclamazione del Presidente della Regione), nel quale sono definite nel loro complesso le linee di indirizzo della programmazione regionale. Il Dsp attualmente vigente è riferito all’orizzonte temporale 2018-2023 ed è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 656/2018. Il Quadro strategico e finanziario di programmazione, invece, costituisce una specifica parte all’interno della Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, nella quale sono indicate le risorse libere del bilancio regionale per il triennio di riferimento del bilancio e sono illustrate attraverso appositi schemi esplicativi le previsioni di spesa e gli interventi che ciascuna struttura regionale intende sostenere nel triennio medesimo.

Il titolo III (Legge di stabilità, bilancio di previsione e leggi collegate) si compone di 22 articoli, tra i quali si segnalano, in particolare, le disposizioni riferite ai due principali strumenti della programmazione regionale costituenti la “manovra di bilancio”, ovvero la legge di stabilità e la legge di bilancio. La prima definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e con essa si provvede, tra l’altro, al rifinanziamento delle leggi regionali di spesa nonché alla riduzione ed alla rimodulazione delle autorizzazioni di spesa. Il bilancio di previsione finanziario per il triennio di riferimento, invece, è articolato in titoli e tipologie per le entrate ed in missioni e programmi per le spese. È prevista la possibilità che alla manovra di bilancio possano essere presentate una o più proposte di legge regionale collegate, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del Defr, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme, non inseribili nella legge di stabilità, strettamente rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi della manovra di bilancio.

Inoltre, all’interno del titolo III sono ricomprese le norme concernenti i fondi e gli accantonamenti (fondo di riserva per le spese obbligatorie, fondo di riserva per le spese impreviste, fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa; fondi speciali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l’approvazione del bilancio; fondi relativi al pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione di partite di debiti cadute in perenzione amministrativa; fondi per il pagamento delle perdite potenziali; fondi relativi ai cofinanziamenti regionali). Oltre ai fondi suddetti sono previsti anche il fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati e il fondo rischi per le spese legate al contenzioso. All’interno del Capo III, infine, sono contenuti gli articoli riferiti all’esercizio ed alla gestione provvisoria, all’assestamento di bilancio e al ricorso al debito e alla gestione dell’indebitamento da parte della Regione.

Il titolo IV (Gestione di bilancio) si compone di 10 articoli, tra i quali il 30, il 31 ed il 32 relativi, rispettivamente, alla Cabina di regia, al bilancio reticolare ed alla gestione delle entrate e delle spese, che contengono elementi innovativi, ispirati al principio della programmazione. La Cabina di regia è lo strumento puntuale per la verifica di tutti i provvedimenti che comportino l’assunzione di impegni di spesa sul bilancio regionale nonché di tutte le deliberazioni della Giunta regionale recanti oneri finanziari. Il bilancio reticolare di cui all’articolo 29, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione entro sessanta giorni dall’approvazione del Dsp ed aggiornato entro trenta giorni dall’approvazione delle leggi regionali recanti il bilancio di previsione finanziario e l’assestamento del bilancio, esplicita la corrispondenza tra le entrate e le uscite rispetto ai principali interventi da effettuarsi nel corso dell’esercizio corrente e degli esercizi ricompresi nel bilancio pluriennale.

Il titolo V (Copertura finanziaria delle leggi regionali) si compone di 5 articoli, le cui disposizioni sono volte a garantire la corretta copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, attraverso le due fasi complementari: a) la quantificazione degli oneri finanziari e la relativa natura (corrente e/o in conto capitale), derivanti dall’adozione del provvedimento normativo. b) la copertura finanziaria, in cui sono individuate ed accantonate le somme necessarie a dare attuazione agli interventi previsti nella proposta di legge.

Il titolo VI
(Autonomia del Consiglio regionale) si compone di 3 articoli recanti disposizioni in materia di autonomia amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto. E’ prevista l’adozione da parte del Consiglio regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un regolamento interno per la disciplina dell’ordinamento contabile del Consiglio regionale stesso.

Il titolo VII (Bilanci degli enti e degli organismi strumentali) si compone di 7 articoli relativi, in particolare, ai sistemi contabili degli enti ed organismi strumentali della Regione. Previste anche apposite disposizioni in riferimento al controllo e al monitoraggio sulla gestione finanziaria e amministrativa delle società controllate dalla Regione.

Il titolo VIII (Disposizioni transitorie e finali, abrogazione), infine, si compone dell’articolo 54 – che contiene le abrogazioni di diverse norme e le disposizioni relative all’adozione del regolamento di contabilità regionale, volto a disciplinare termini e modalità procedimentali riferite, in particolare, alla quantificazione delle risorse finanziarie, alle variazioni di bilancio, ai prelevamenti dai fondi di riserva, alla gestione delle entrate e delle spese – e dell’articolo 55, in cui sono dettate le disposizioni transitorie e finali, compresa l’abrogazione della legge regionale n. 25/2001.

Foto: RietiLife ©

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